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Architetti: come tutelarsi dai rischi sul lavoro

Da Redazione

Giugno 14, 2023

Architetti: come tutelarsi dai rischi sul lavoro

Gli architetti sono professionisti che svolgono un’attività complessa e delicata, che li espone a diversi tipi di rischi lavorativi. Le criticità possono riguardare la loro salute, la loro sicurezza e la loro responsabilità civile verso terzi.

Per salvaguardare se stessi, i collaboratori e la clientela, gli architetti devono adottare delle misure di prevenzione e di protezione, ma anche sottoscrivere delle polizze di copertura assicurativa ritagliate  su misura, come si può vedere su https://www.lokky.it/assicurazioni/rc-professionale/rc-architetti.

In questo articolo vedremo quali sono i principali rischi che gli architetti devono affrontare nel loro lavoro e come possono proteggersi con le assicurazioni RC professionale per architetti.

Rischi per la salute e la sicurezza degli architetti

Gli architetti, nel corso della loro attività, sono esposti a diversi rischi professionali che minano la loro salute psicofisica e la loro sicurezza. Alcuni di questi rischi sono comuni a molti altri lavoratori, come il rischio legato all’uso dell’elettricità, allo scoppio di incendi, il rischio dovuto a disposizione di agenti chimici e biologici, a campi elettromagnetici, rumore ecc…

Altri rischi sono più specifici per gli architetti, in modo particolare durante le fasi di sopralluogo di edifici e cantieri. Ne sono alcuni esempi il rischio da caduta dall’alto, da crollo di strutture pericolanti o mal costruite, il rischio da interferenze con altre attività o impianti presenti nei cantieri o nei luoghi di lavoro.

Per prevenire e ridurre questi rischi, gli architetti devono seguire le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e dal Codice delle costruzioni. Inoltre, devono redigere un documento di valutazione dei rischi (DVR) standardizzato o ordinario, a seconda del numero dei lavoratori occupati nello studio o nel cantiere.

Rischi per la responsabilità civile degli architetti

Oltre ai pericoli per la salute e la sicurezza, gli architetti devono affrontare anche i rischi per la loro responsabilità civile verso terzi. Infatti, questo tipo di professionisti può trovarsi a rispondere di danni derivanti da:

  • errori
  • omissioni
  • negligenze

Ad esempio, un architetto può essere accusato per danni causati a persone o cose a seguito di una progettazione errata o difettosa, di una direzione dei lavori non conforme alle norme tecniche o alle disposizioni contrattuali, di una certificazione falsa o incompleta, di una consulenza non impeccabile.

Vista la delicatezza del loro operato, è stata emanata la legge 148/2011 che obbliga gli architetti devono sottoscrivere una polizza di assicurazione RC professionale. Questo contratto copre i danni patrimoniali e non patrimoniali che l’architetto può essere tenuto a pagare ai terzi danneggiati in seguito a una richiesta di risarcimento fondata su una responsabilità civile professionale.

Una polizza RC per architetti garantisce una copertura adeguata ai bisogni e alle esigenze degli architetti, dell’attività libero-professionale, con limiti di indennizzo personalizzabili e franchigie variabili. Inoltre, offre una serie di servizi aggiuntivi, come l’assistenza legale, la consulenza tecnica e la gestione delle pratiche.

Come scegliere la polizza RC professionale per architetti

L’architetto, pianificatore o paesaggista, sa bene quanto sia complicato prevedere eventuali eventi avversi che possono sfociare in richieste di risarcimento danni nell’esercizio della propria attività. Per questo motivo, dal 2013 è obbligatorio per tutti gli iscritti all’Albo stipulare una polizza RC professionale per architetti.

Ma come scegliere la polizza più adatta alle tue esigenze? Ecco alcuni criteri da tenere in considerazione:

  • Massimale. Si tratta dell’importo massimo che l’assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro. Deve essere adeguato al tipo e alla dimensione dei progetti che realizzi, al valore delle opere e al grado di esposizione al rischio;
  • Retroattività e ultrattività. Sono due clausole che estendono la copertura assicurativa a fatti accaduti prima della stipula della polizza (retroattività) o dopo la cessazione dell’attività (ultrattività), purché denunciati entro i termini previsti dal contratto;
  • Garanzie accessorie. Sono coperture aggiuntive che possono integrare la polizza base, come ad esempio la responsabilità civile verso terzi, la violazione della privacy, le spese legali, le attività peritali o amministrative.
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