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Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

Da Redazione

Ottobre 31, 2019

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è un importante strumento che si occupa di salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori, prevenire malattie professionali ed evitare qualsiasi tipo di infortunio sul lavoro. Si tratta quindi, come è facile immaginare, di qualcosa di molto complesso, andiamo quindi a scoprire nel dettaglio cosa comprende la sorveglianza sanitaria.

Indice:

Che cos’è la sorveglianza sanitaria?

Il Decreto Legislativo 81/08 definisce la sorveglianza sanitaria come l’insieme di tutti gli atti medici che sono finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, relativamente all’ambiente di lavoro, fattori di rischio professionale e modalità con cui si svolge l’attività lavorativa.

In poche parole si tratta di una complessa attività che ha come unico scopo salvaguardare la salute dei lavoratori, non solo in caso di infortunio ma cercando anche di prevenire l’insorgenza di eventuali malattie professionali. In concreto la sorveglianza sanitaria è formata da un’insieme di visite mediche e indagini specialistiche volte a garantire la protezione dei lavoratori dal rischio lavorativo.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

Andiamo a vedere nel dettaglio che cosa comprende la sorveglianza sanitaria, quali sono cioè le visite mediche che sono previste dal Decreto legislativo.

Cosa comprende la sorveglianza sanitaria

Visita preventiva

La visita preventiva ha lo scopo di capire se le condizioni del lavoratore siano tali da consentirgli di svolgere la sua mansione ed essere esposto ai rischi presenti sul posto di lavoro. Questa visita deve essere realizzata prima che il lavoratore cominci a lavorare e nel caso avvenga un cambio di mansione dovrà essere ripetuta. In base alle ultime novità di legge è possibile anche svolgere la visita preventiva in fase preassuntiva, cioè prima che siano concluse le pratiche per l’assunzione del lavoratore.

Visite periodiche

Le visite periodiche hanno lo scopo di controllare che i lavoratori esposti ai rischi correlati alla propria posizione lavorativa non riportino dei danni, cioè che non siano comparse delle malattie causate dallo svolgimento della propria mansione.

Visita straordinaria

Questo tipo di visita può essere richiesta dallo stesso lavoratore nel momento in cui ritenesse di soffrire di alcuni disturbi che siano stati provocati dallo svolgimento del proprio lavoro. Il compito del medico sarà quello di decidere se la richiesta sia o meno giustificata.

Visita alla cessazione del rapporto di lavoro

Questo tipo di visita è prevista soltanto in casi particolari, quando cioè un lavoratore è stato esposto durante la sua attività lavorativa a particolari rischi, come ad esempio il rischio amianto.

Visita a rientro al lavoro

Questa visita viene svolta al momento del rientro a lavoro, dopo un’assenza per malattia del lavoratore di almeno 60 giorni.

Il giudizio di idoneità alla mansione

La visita del medico competente termina con un giudizio di idoneità alla mansione specifica, consegnato in forma scritta al lavoratore ed al datore di lavoro. Che cos’è il giudizio di idoneità? Al termine della visita e degli eventuali esami il medico competente emette il giudizio di idoneità che può essere:

Il giudizio di idoneità alla mansione

Idoneo alla mansione specifica

Il controllo sulla salute del lavoratore ha dato esito positivo e le sue condizioni generali gli consentono di svolgere senza problemi la mansione assegnatagli.

Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica

In questo caso le condizioni di salute precarie che non consentono al lavoratore di svolgere la propria mansione sono soltanto temporanee ed è quindi prevista una guarigione nel tempo.

Idoneo con prescrizioni

In questo caso il lavoratore potrà svolgere la propria mansione ma avendo dei particolari accorgimenti e limitazioni.

Non idoneo alla mansione specifica

In questo caso il medico competente non ritiene che le condizioni di salute del lavoratore siano compatibili con la mansione a lui assegnata. Il Datore di lavoro dovrà quindi adibire il lavoratore ad una diversa mansione, approvata dal medico competente.

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